Nuove Regole di Sistema 2019
Precisazioni Esenzioni per reddito
Le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 hanno una- durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato). Oltre gli sportelli ASST (o presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40), è possibile rinnovare le autocertificazioni anche on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.
Esenzioni per invalidità civile
Dal 4 marzo 2019 si evidenzia l’avvenuta transcodifica automatica dei codici di esenzioni regionali a quelle nazionali, secondo questo schema:
Invalidi civili
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
Si informa che la variazione del codice non incide in alcun modo sui diritti di esenzione e che potranno richiedere l’emissione del certificato con le nuove codifiche solo qualora dovessero recarsi fuori regione Lombardia per la necessità di far valere l'esenzione.